venerdì 21 settembre 2012

RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE RIBADISCE COME BASTINO ANCHE SOLO DUE (2) TENTATIVI DI CONTATTO A CONFIGURARE LO STALKING. QUESTA LEGGE E' ASSURDA E PERICOLOSA PER TUTTI.


Per la Cassazione (quinta sezione penale) si “configura il reato di stalking anche se le molestie avvegono tramite ripetuti contatti telefonici”.
I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 14997 del 18 aprile 2012, hanno respinto il ricorso presentato da un 45enne piemontese che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di maltrattamento e di atti persecutori nei confronti della moglie.
La difesa dell’uomo lamentava in particolare che nella sentenza di condanna non si fosse tenuto conto dell’incapacità di intendere e di volere dell’uomo dovuto all’abuso di alcol ma con la citata sentenza la Corte ha tolto ogni dubbio stabilendo che “non è rilevante ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione della colpevolezza il fatto che il molestatore telefonico fosse ubriaco”
Altro significativo aspetto analizzato dagli ermellini in questa sentenza riguarda la durata della molestia ai fini della configurabilità del reato e dunque della punibilità del reo, a tal proposito la Corte, ha chiarito che “il reato di cui all’art. 612 bis c.p. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia".
Quindi se litigate con qualcuno non chiamatelo o cercatelo DUE VOLTE per chiedere delle normali ed umane spiegazioni o chiarimenti, perchè per la legge è STALKING.
L'articolo 612bis permette inoltre una forma di Violenza sulle Donne LEGALIZZATA!
E' molto importante sostenere e firmare la petizione per la modifica della legge sullo Stalking che si trova qui:
http://www.avaaz.org/it/petition/Modifica_della_legge_sullo_Stalking_612bis_per_IMPEDIRE_IL_FENOMENO_DELLE_FALSE_ACCUSE_DI_STALKING_1
UNA LEGGE DEL GENERE METTE A RISCHIO LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I RAPPORTI INTERPERSONALI TRA INDIVIDUI.


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